A coloro che ne fanno espressa richiesta, purchè maggiorenni e il rilascio non sia vietato dalla legge .( A norma dell’ art. 177, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gli estratti per copia integrale sono rilasciabili soltanto alla persona cui l’ atto cui si riferisce oppure su motivata istanza comprovante l’ interesse personale e concreto dei richiedenti ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante ovvero decorsi 70 anni dalla formazione dell’ atto).