Se il rogito notarile riporta che l’alloggio è stato acquistato ai sensi della Legge 24.12.1993 n. 560 (art. 1 c. 20), la prevista vendita va comunicata al Comune il quale può esercitare il diritto di prelazione; pari obbligo di comunicazione ed esercizio del diritto di prelazione sussistono qualora l’acquisto sia avvenuto ai sensi della Legge 08.08.1977 n. 513 (art. 28) ma in questo caso, in base al c. 25 del suddetto art. 1, la prelazione può essere estinta qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto versi all'Ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.
Il diritto di prelazione permane fino alla prima cessione tra vivi; nel caso di decesso dell’assegnatario la soggezione alla prelazione si trasferisce sugli eredi.