La Regione Toscana ha modificato il codice del commercio con la LR n. 30/2021 in seguito ad alcune criticità registrate sul territorio regionale in merito all’attuale disciplina dei mercatini degli hobbisti.
Principali novità:
- il termine "Hobbisti" è stato sostuito con "non professionisti"; sono " non professionisti, i soggetti non in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 34, i quali vendono o barattano, in modo saltuario ooccasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell’articolo 40 bis";
- "mercatini dei non professionisti" , tutte le manifestazioni, comunque denominate, che possono svolgersi su aree pubbliche o private aperte al pubblico, alle quali possono partecipare esclusivamente soggetti non professionisti, purché abbiano i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
-resta l'obbligo per i non professionisti del possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza ma è aumentatao da sei a dieci il numero di manifestazioni a cui possono partecipare annualmente.
Per hobbisti, ai sensi dell'art. 32 c. 1 lettera j bis della LRT 62/2018, gli operatori non professionali del commercio, non in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 34, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore (non superiore a cento euro per un valore complessivo della merce esibita non oltre mille euro).