Cos’è l’ autocertificazione
E’ uno strumento a cui gli operatori della Pubblica Amministrazione e i cittadini potranno fare riferimento e che semplifica il disbrigo di pratiche con risparmio di tempo e denaro. Prevede che:
- Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di pubblici servizi ( acqua, luce, gas, trasporti, servizio postale ) non possono più richiederti certificati per i casi in cui puoi autocertificare;
- Le P.A. devono accettare l’autocertificazione o acquisire direttamente e d’ ufficio le informazioni attraverso lo scambio telematico dei dati fra enti;
- Su domande o dichiarazioni sostitutive di atto notorio dirette alla P:A. non devi autenticare la firma;
- Anche le copie di documenti in molti casi possono essere autocertificate.
Tutte le domande o le autocertificazioni a Pubbliche Amministrazioni puoi inviarle per fax allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento.
Ogni volta che devi sbrigare una pratica e ti è richiesto di presentare certificati o comprovare alcuni dati puoi avvalerti dell’autocertificazione.
L’autocertificazione è una tua dichiarazione personale resa per iscritto e firmata sotto la tua personale responsabilità senza autenticare la firma e senza bollo.
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Chi può autocertificare
Puoi presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazione o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà se:
- Sei cittadino italiano.
- Sei cittadino dell’Unione Europea.
- Se sei cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno, puoi fare l’autocertificazione solo per i dati attestabili da Pubbliche Amministrazioni italiane.
Per esempio se sei un cittadino nato in Marocco, in India, in Argentina ecc.,non puoi autocertificare il luogo e la data di nascita.
Per fare l’autocertificazione occorre avere compiuto 18 anni di età e avere capacità di agire, altrimenti le dichiarazioni devono essere rese dal genitore o dal tutore nel tuo interesse.
In caso di impedimento temporaneo l’autocertificazione può essere fatta,nel tuo interesse, dal coniuge , o in sua assenza, da un tuo parente fino al 3° grado: genitore, fratello o sorella, nonni, bisnonni,nipoti, pronipoti; in tal caso la dichiarazione va resa indicando l’esistenza dell’impedimento.
L’autocertificazione è un tuo diritto ma hai l’obbligo di dichiarare sempre la verità sotto la tua personale responsabilità.
Dichiarare il falso è un grave reato e comporta anche la revoca dei provvedimenti o benefici ottenuti attraverso la presentazione dell’autocertificazione.
Le P.A. possono, ogni volta che lo ritengano necessario effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.
In tutte le autocertificazioni o nelle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ricorda che devi sempre apporre la data e firmare.
Se hai presentato la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà devi allegare la fotocopia del documento di riconoscimento oppure devi firmare in presenza del dipendente che riceve la dichiarazione.
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Cosa si può autocertificare
Il DPR 445/2000 prevede i casi in cui si può ricorrere all’autocertificazione. La dichiarazione ha la stessa validità temporale dei certificati che sostituisce.
Puoi sostituire i certificati relativi a:
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Luogo e data di nascita.
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Residenza e Stato di Famiglia.
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Cittadinanza e godimento dei diritti politici.
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Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero.
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Nascita del figlio, morte del coniuge, del figlio, del genitore.
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Tutti i dati di tua conoscenza contenuti nei registri dello stato civile ( ad esempio: maternità e paternità, comunione o separazione dei beni, sentenze di separazione e di divorzio).
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Titoli di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione o abilitazione professionale, qualifica professionale, esami sostenuti, qualifiche tecniche.
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Reddito e pagamento di imposte e tasse.
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Possesso e numero di codice fiscale e partita IVA e qualsiasi altro dato contenuto nell’ anagrafe tributaria.
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Iscrizioni in Albi tenuti da Enti Pubblici.
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Appartenenza ad ordini professionali.
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Qualità di studente, pensionato e categoria di pensione.
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Stato di disoccupazione e vivere a carico.
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Qualità di legale rappresentante di persone o enti, di tutore o curatore e simili.
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Iscrizione presso associazioni o altre formazioni sociali.
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Adempimento degli obblighi militari.
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Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti applicativi di misure cautelari, di prevenzione, di decisioni civili, di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
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Non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione e non aver presentato domanda di concordato.
Non puoi invece sostituire con l’autocertificazione:
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i certificati medici sanitari, veterinari e i certificati di origine, di conformità all’unione europea.
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Certificazione antimafia.
Documentazioni inerenti attività giudiziaria.
I privati come ad esempio le banche, le assicurazioni possono accettare l’autocertificazione, ma hanno la facoltà di accettare le tue dichiarazioni sostitutive non l’obbligo.
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Come fare la dichiarazione sostitutiva di certificazione
Non si deve autenticare la firma. Si possono autocertificare anche le fotocopie di titoli di studio, pubblicazioni documenti, ecc
Puoi ottenere informazioni sull’autocertificazione e chiarire alcuni dubbi presso l’ Ufficio Anagrafe – Urp del Comune
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Come fare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
E’ il documento in cui dichiari stati, fatti, qualità personali di tua conoscenza, che non sono attestabili dai certificati sostituibili: ad esempio gli eredi, la proprietà di un immobile ecc.
La dichiarazione sostitutiva di notorietà non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni e procure) e deleghe configuranti una procura.
Devi fare la dichiarazione per iscritto e firmarla davanti all’ impiegato addetto a riceverla oppure firmarla ed allegare la fotocopia non autenticata di un documento d’identità.
L’autentica della firma rimane necessaria per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare ai privati, quali banche o assicurazioni o per riscuotere benefici economici come ad esempio ratei di pensione maturati e non riscossi . In questi casi l' autentica della firma è soggetta all' imposta di bollo di euro 16,00.-
Per i cittadini della Comunità Europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani; per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea è obbligatoria la residenza in Italia e possono autodichiarare solo fatti, stati o qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
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Nuova disciplina autentica quietanze liberatorie ex articolo 8 legge 386/1990
Con l’art. 8, c. 7, lettera f-bis del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, è stato modificato l’art. 8 della legge 15.12.2010, n. 386 “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”, che ora dispone:
“L’autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego”.
Il comma 3, prevede che la prova dell’avvenuto pagamento dell’assegno emesso senza provvista (cioè un assegno “scoperto” o/e “protestato”) debba essere data mediante QUIETANZA LIBERATORIA.
Fino a questo intervento normativo, trattandosi di atto di autonomia privata, poteva essere autenticata solo dal notaio o dal pubblico ufficiale che aveva elevato il protesto (segretario comunale).
Con questa norma il dipendente comunale che ha già ricevuto l’incarico di autenticare le firme a norma dell’art. 21 del d.P.R. 445/2000, potrà procedere all’autentica di firma, senza necessità di ulteriore incarico e senza alcun costo per il cittadino che non sia il diritto pieno di segreteria e la marca da bollo di € 14,62.