Le porte e gli altri accessi dall' area di circolazione all' interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente (art. 42 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223)
Gli obblighi di cui all' art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l' indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso