E’ entrata in vigore il 17/12/2023 la legge 13 dicembre 2023, n. 190 sulla nuova disciplina della professione della guida turistica.
E’ guida turistica chi svolge “ attività propria della professione l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate, del valore e del significato dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano”,
L’esercizio è subordinato al superamento dell’esame di abilitazione e alla conseguente iscrizione nell’elenco nazionale istituito presso il Ministero del turismo.
Agli iscritti nell’elenco nazionale sarà consentito l’esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale e sarà rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.
Sarà inoltre necessario il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale .
La legge disciplina anche l’esercizio di guide estere a carattere temporaneo ammesse liberamente per l’accompagnamento di turisti ed il riconoscimento per l’esercizio stabile.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge l’Istat attribuirà alle guide turistiche uno specifico codice ATECO .
Le guide turistiche iscritte all’elenco nazionale potranno acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, inoltre avranno l’obbligo di aggiornamento professionale con cadenza triennale. Seguiranno decreti attuativi .
In via transitoria viene stabilito che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge saranno iscritte, a domanda, nell’elenco nazionale e sarò rilasciato il tesserino personale di riconoscimento; fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell’elenco nazionale, le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.
Si conferma che l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato negli istituti e nei luoghi della cultura anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, come definiti dall’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
E’ fatto divieto ad agenzie di viaggio e a ogni altro intermediario affine di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale.
Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento hanno diritto all’ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio o formazione, siano essi di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi.
Per ulteriori dettagli scarica la legge 190 2023