Le cittadine e cittadini saranno chiamati a votare per 5 Referendum, di seguito riassunti:
Quesito n.1:«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
Quesito n.2:«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»
Quesito n.3:«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»
Quesito n.4:«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
Quesito n.5:«Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»
Elettori fuori sede - Sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni. Per poter esercitare il voto fuori sede gli interessati devono presentare al comune di temporaneo domicilio apposita domanda, utilizzando preferibilmente il modello allegato, con l’indicazione dell’indirizzo completo di residenza e di domicilio nonché, ove possibile, di un recapito di posta elettronica.
La domanda va presentata entro domenica 4 maggio 2025 e può essere revocata entro il 14 maggio 2025
Documenti da allegare alla domanda:
-copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia della tessera elettorale personale;
- copia della certificazione o di altra documentazione idonea attestante la condizione di elettore fuori sede
Elettori temporaneamente residenti all'estero
Gli elettori che si trovano all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, possono optare per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza.
L’opzione deve pervenire direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio 2025 e potrà essere inoltrata per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, o recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
In allegato l’apposito modello di opzione, che potrà essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Voto Domiciliare
Si informano che possono essere ammessi al voto presso le proprie dimore i cittadini affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio del servizio di trasporto pubblico organizzato per portatori di handicap di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.
Per poter fruire di detta opportunità, è necessario far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste l’elettore risulta iscritto, entro il giorno lunedì 19 maggio 2025, una dichiarazione in carta libera secondo il modello in allegato, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano con l’indicazione dell’indirizzo completo di questa, allegandovi copia della tessera elettorale.
La dichiarazione in questione deve essere corredata da un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’ASL in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui in premessa con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni della dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.