Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma
Il giorno stabilito per la sottoscrizione dell’accordo, l’Ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà di volersi separare, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’Ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale. La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale. In mancanza di accordo consensuale sarà necessario attivare la consueta procedura di separazione e/o divorzio giudiziale.
In particolare la negoziazione assistita da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:
- separazione personale;
- di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di scioglimento del matrimonio;
- di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. L'avvocato dovrà trasmettere copia autenticata dell'accordo, al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un Nulla osta oppure un'autorizzazione in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci.
L'avvocato trasmetterà la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dalla comunicazione alle parti del provvedimento del Procuratore (nulla-osta o autorizzazione), al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).
La trasmissione della convenzione di negoziazione assistita deve essere fatta all'Ufficiale di stato civile competente anche da uno solo degli avvocati. Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.
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Incaricato: Sig.ra Maria Luisa Morandi
tel. 055/9194740 – fax 055/9194724