Soggiorni didattico educativi

Servizio attivo

Indicazioni per i campeggi temporanei e soggiorni in accantonamento.

A chi è rivolto

 Al legale rappresentante dell’ente o dell’associazione interessata che desidera realizzare dei soggiorni estivi.

Descrizione

In base alle disposizioni previste dalla Regione Toscana per la realizzazione dei soggiorni estivi, i campeggi temporanei e i soggiorni in accantonamento possono svolgersi solo a seguito di autorizzazione concessa dall’amministrazione comunale territorialmente competente sulla base di una richiesta presentata almeno quaranta giorni prima del loro inizio.

Lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi organizzati da enti e associazioni senza scopo di lucro sono regolamentati dalla Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 84 che detta disposizioni per lo svolgimento in sicurezza e nel rispetto dei luoghi interessati.
La legge individua e disciplina due tipologie di soggiorni didattico educativi: 
a) i campeggi temporanei che possono avere una durata massima di venti giorni, come indicato nell’atto di autorizzazione rilasciato dal comune territorialmente competente, sono disciplinati all’articolo 38 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42;
b) i soggiorni in accantonamento, che abbiano durata massima di venti giorni e siano realizzati in immobili dotati della abitabilità, aventi le caratteristiche della civile abitazione e con servizi igienici, bagni o docce previsti dalla legge, e sono regolati al  comma 2 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R.

Come fare

Il legale rappresentante dell’ente o dell’associazione interessata, o suo delegato, deve presentare al Comune la domanda di autorizzazione, sulla base del modello (allegato C, presente in fondo alla pagina) della suddetta legge regionale, almeno quaranta giorni prima del loro inizio.
Nella richiesta di autorizzazione il richiedente è obbligato a fornire o autocertificare il possesso dei requisiti e l’esistenza delle condizioni individuate dalla legge indicate negli allegati A e B, pubblicati in fondo alla presente comunicazione.

La domanda, accompagnata dal pagamento di n. 2 marche da bollo, può essere presentata in formato cartaceo all’ufficio protocollo del Comune oppure firmata digitalmente e inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it

Cosa serve

  • Domanda di autorizzazione;
  • Documentazione o autocertificazione del possesso dei requisiti e dell'esistenza delle condizioni individuate dalla legge.

Cosa si ottiene

L'autorizzazione allo svolgimento del soggiorno.

Tempi e scadenze

Il Comune ha trenta giorni di tempo per autorizzare o vietare lo svolgimento del soggiorno. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta ed in assenza di una sua accettazione o di un suo diniego scritto e motivato, l’autorizzazione allo svolgimento del campeggio o del soggiorno in accantonamento si intende concessa. 

Il sindaco può procedere alla revoca dell’autorizzazione qualora accerti la violazione delle prescrizioni di legge e non sia stato ottemperato alla loro attuazione entro 48 ore dalla notifica inoltrata al responsabile del soggiorno.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Casi particolari

Per lo svolgimento di soggiorni di durata inferiore ai quattro giorni l’autorizzazione non è richiesta, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti e l’esistenza delle condizioni stabilite dalla legge.

Ulteriori informazioni

Sanzioni 

L’attività di soggiorno didattico educativo non autorizzata comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 e la chiusura del soggiorno. 
Nel caso in cui un ente o associazione reiteri la violazione nell’arco di due anni, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nella misura di € 2.000,00. Al soggetto trasgressore è inibita l’autorizzazione all’organizzazione e allo svolgimento di soggiorni didattico educativi per almeno tre anni. 
Nel caso in cui un ente o associazione risulti, nell’arco di due anni, oggetto di una seconda revoca dell’autorizzazione, alla stessa è inibita l’autorizzazione all’organizzazione svolgimento di soggiorni didattico educativi per un anno.


Preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti 

Nell’ambito dei soggiorni didattico educativi le attività di preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti si considerano analoghe all’autoconsumo familiare. I cibi, gli alimenti e le bevande preparati, conservati, manipolati nell’ambito dei soggiorni didattico educativi sono destinati al solo autoconsumo. È fatto divieto di cessione a terzi a titolo oneroso.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

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Pagina aggiornata il 03/09/2024