La documentazione da presentare è:
• la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di somministrazione, come proposta dallo stesso STAR e che svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS;
• la notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. 852/2004/CE (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa dal SUAP alla ASL;
• la comunicazione per la vendita al minuto di bevande alcoliche, che sarà trasmessa dal SUAP alla Agenzia delle Dogane.
Le attività di somministrazione possono distribuire anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.
Requisiti di ordine morale
I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti coinvolti nell’attività: titolare, legale rappresentate, preposto, soci con poteri di rappresentanza.
Requisiti soggettivi professionali
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
E’ obbligatorio il possesso di uno tra i seguenti:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province di Trento e di Bolzano;
- avere, per almeno 2 (due) anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla L. 426/1971 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.
I requisiti professionali non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e similari) e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.