La somministrazione temporanea di alimenti e bevande è disciplinata dal Codice del Commercio della Regione Toscana (art. 52, l.r. 62/2018).
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore. Non può avere durata superiore a 10 (dieci) giorni consecutivi, fatta eccezione per quelle svolte in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle associazioni di promozione sociale, dalle pro-loco o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico.
Per le attività economiche:
L’attività di somministrazione temporanea:
• può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui si svolge;
• non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori;
• non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici;
• è soggetta alla notifica sanitaria di cui all’art 48 comma 3 LRT 62/2018 (Reg,CE/852/2004);
• è soggetta al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 della LRT 62/2018;
• non deve costituire la ragione esclusiva degli eventi, fatta eccezione per le sagre
L'attività temporanea di somministrazione effettuata nelle manifestazioni fieristiche non rientra nella disciplina di cui all’art. 52 della L.R. n. 62/2018.