L’attività di apicoltura è regolata dalla Legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 recante “Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura”. L’apicoltura imprenditoriale è considerata attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, è la conduzione zootecnica delle api per la produzione dei seguenti prodotti freschi: miele, cera d’api, pappa reale, polline, veleno d’api, api, api regine, idromele e aceto di miele; prodotti primari e come tali soggetti alle disposizioni di cui all’Allegato I al Regolamento CE n. 852/2004. L’attività può essere svolta mantenendo gli alveari in una collocazione fissa o spostandoli (nomadismo) in zone di pascolo, anche di proprietà altrui e/o in altri Comuni.