La SCIA si presenta per:
- attività temporanea di pubblico spettacolo che si svolge con un massimo di 200 partecipanti e con conclusione entro le ore 24.00.
E’ richiesta l’Autorizzazione per:
- attività temporanea di pubblico spettacolo che si svolge con un massimo di 200 partecipanti e con conclusione oltre le ore 24.00;
- attività temporanea di pubblico spettacolo con oltre 200 partecipanti;
- attività permanente di pubblico spettacolo come quella svolta ad esempio da un teatro oppure all’interno di un locale se deve realizzarsi in modo continuativo.
Come si calcola il numero dei partecipanti?
La misura massima delle 200 persone non si riferisce alla partecipazione prevista o prevedibile all'evento, bensì alla oggettiva capienza dell'impianto/luogo dove l'evento si svolgerà. In caso di evento all'aperto, la capienza massima può essere determinata, previa chiara delimitazione dell'area, sulla base dei criteri riportati nel Decreto del Ministero dell'Interno del 19.08.1996 (0,6 persone/mq al chiuso, 1,5 persone/mq all'aperto).
Se fosse prevista anche la somministrazione di alimenti e bevande?
Oltre alla documentazione inerente al pubblico spettacolo, è necessario presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), corredata da notifica d’inizio attività (N.I.A.) ai fini igienico- sanitari (art. 6 reg. CE n. 852/2004). Il SUAP comunale provvede alla trasmissione della N.I.A. alla A.S.L. per le prescritte verifiche (la S.C.I.A. e la N.I.A. non sono necessarie qualora la somministrazione di alimenti e bevande venga effettuata da operatori del commercio su area pubblica, regolarmente autorizzati).
La somministrazione di bevande alcoliche deve avvenire nel rispetto dei limiti e dei divieti stabiliti dalle normative nazionali e dai regolamenti comunali in materia.
Quali adempimenti per attività rumorose?
Le attività rumorose sono disciplinate dall’apposito Regolamento Comunale.
Per tutte le attività rumorose è indispensabile presentare, congiuntamente alla SCIA o alla richiesta di Autorizzazione, apposita documentazione comprovante il rispetto delle limitazioni previste nell’area interessata dall’evento o l’eventuale domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di legge, secondo quanto stabilito dagli artt. 12-13-14-15-16 del Regolamento Comunale.
Ai sensi del Regolamento sono da considerarsi manifestazioni o eventi rumorosi a carattere temporaneo quelli che necessitino per il loro svolgimento dell’utilizzo di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di beneficenza, luna park, manifestazioni sportive rumorose. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le attività di diffusione musicale (sia riprodotta che dal vivo) esercitate all’aperto per periodi di tempo limitati a supporto dell’attività principale presso circoli privati, servizi di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti...), attività artigianali di produzione e vendita alimenti (ad esempio gelaterie, pasticcerie, pizzerie da asporto...).
Ecco gli adempimenti necessari secondo le caratteristiche dell’attività:
• Per le attività che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo che sono individuate nella cartografia del Piano di Classificazione Acustica del territorio (art. 12 del Regolamento Comunale), il legale rappresentante della manifestazione o evento richiedente l'uso dell'area dovrà presentare, congiuntamente alla SCIA di pubblico spettacolo, la seguente documentazione sottoscritta dal Tecnico competente:
- una relazione che dimostri il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune nel disciplinare per l'area interessata;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.
Qualora la manifestazione non possa rispettare le condizioni del disciplinare dovrà essere richiesta e acquista la deroga per le attività rumorose.
• Per le attività rumorose che si svolgono al di fuori delle aree individuate dal Piano di Classificazione Acustica è necessario richiedere, congiuntamente alla SCIA o alla richiesta di Autorizzazione per la manifestazione, la deroga ai limiti di legge che può essere semplificata o non semplificata (artt. 13 e 14 del Regolamento Comunale).
• La comunicazione di deroga semplificata deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività utilizzando il “Modello 3” allegato al regolamento.
• La domanda di deroga non semplificata deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell’inizio dell’attività utilizzando il “Modello 4” allegato al regolamento.
Le attività temporanee svolte all’aperto presso pubblici esercizi (ristoranti, bar, club e circoli privati) possono essere autorizzate in deroga; non possono essere concesse deroghe semplificate per oltre 30 giorni e deroghe non semplificate per oltre 20 giorni nell’arco dell’anno con un massimo di 2 serate a settimana. Le attività che si svolgono al chiuso necessitano di autorizzazione in deroga non semplificate e possono essere autorizzate per un massimo di 5 serate l’anno.
Nella GU n. 303 del 30/12/2023 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. Decreto Milleproroghe 2024) che, all'articolo 7 comma 5, ha prorogato al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.
Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonchè le proiezioni cinematografiche che si svolgono in orario compreso tra le ore 8:00 e ele ore 01:00 del giorno seguente, destinati a un massimo di 2.000 spettatori (il Milleproroghe 2024 ha elevato la soglia da 1.000 a 2.000 spettatori), è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle previste dichiarazioni, oltre da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno con il D.M. 19 agosto 1996.
Sono esclusi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.