Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio italiano, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nonché i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
L'ammontare dei ricavi dai prodotti non provenienti direttamente dalla propria azienda nell'anno solare precedente non deve essere superiore a € 160.000 per gli imprenditori individuali e a € 4 milioni per le società. Nel rispetto di quanto sopra e le norme commerciali, è possibile vendere anche prodotti derivanti da altre aziende agricole.
Ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57" la vendita diretta può essere effettuata:
- su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola;
- in locali aperti al pubblico;
- tramite commercio elettronico;
- in forma itinerante;
- su area pubblica, dopo aver ottenuto l'assegnazione del posteggio;
- in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.
Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonchè il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati