Le variazioni o cessazioni devono essere comunicate obbligatoriamente entro 60 giorni dalla variazione.
La mancata comunicazione della variazione o il suo ritardo, oltre i 60 giorni previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 113, 114, 116, 118 della l.r. 62/2018, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo tra € 500 e € 3.000 per tutte le tipologie di attività sopra elencate, ad eccezione delle attività di commercio su aree pubbliche per cui l’importo della sanzione previsto è tra € 250 e € 1.500.
La mancata comunicazione della cessazione comporta il proseguimento di tutti gli obblighi relativi all’attività, anche in materia di tassazione, nonché l’assoggettabilità ad eventuali controlli. A titolo esemplificativo, l’attività rimane soggetta a: pagamento dell’imposta TARI, rispetto della normativa sanitaria, di sicurezza e antincendio, pagamento di eventuali imposte regionali etc.