IMU 2024

Servizio attivo

Come calcolare l'IMU per l'anno 2024.

A chi è rivolto

L'imposta è dovuta su tutti gli immobili posseduti. 

Il comma 758 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019 n. 160 ha sancito l'esenzione dei terreni agricoli ricadenti sul nostro territorio, in quanto il Comune di Terranuova Bracciolini è classificato interamente montano dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Non si applica altresì:

  1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  4. alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
     

La Legge 29/12/2019 n. 160, art. 1, comma 747 prevede la riduzione del 50 per cento della base imponibile nei seguenti casi:

  1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limmitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
  3. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.


Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita del Comune è ridotta ai sensi della Legge 29/12/2019 n. 160, art. 1, comma 760 è ridotta al 75%.

La Nuova IMU è dovuta relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura del 1,00 ‰.

Descrizione

L’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

L’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”, istituita dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 2011 a decorrere dal 01/01/2012, di cui agli articoli  8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 l’IMU ha per presupposto il possesso di beni immobili; restano escluse le abitazioni principali e relative pertinenze non classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, per cui continuano ad applicarsi aliquote e detrazioni.

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto l'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU, che è disciplinata dall’art. 1 commi n. 738 e seguenti a decorrere dal 1.1.2020.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile determinata secondo quanto esposto, l'aliquota vigente tenendo conto delle detrazioni d'imposta. L'IMU è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso. Il possesso per almeno quindici giorni equivale al possesso per l'intero mese.  

Come fare

Il calcolo potrà essere effettuato cliccando sul bottone "Accedi al servizio online", avendo cura di inserire le aliquote deliberate da questo Ente per le specifiche fattispecie.

L'acconto da pagare entro il 16 giugno è pari all'importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune per l'anno precedente (considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni), in proporzione alla quota di possesso. L'importo da versare a saldo è calcolato sulla base delle nuove aliquote che saranno deliberate per l'anno d'imposta, tenendo conto del periodo e della quota di possesso, detraendo quanto pagato in acconto.
L'imposta, salvo trattasi di fabbricati classificati nel gruppo catastale D, deve essere versata interamente al Comune.
Sull'imposta dovuta per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, invece, deve calcolarsi la quota Stato pari al 100% del tributo determinato applicando l'aliquota standard del 7,60 ‰ e la quota Comune pari al 100% del tributo determinato applicando l'aliquota deliberata dal Comune meno la quota Stato.

Cosa serve

Occorre essere in possesso di tutte le informazioni necessarie al calcolo.

Cosa si ottiene

Il calcolo dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Tempi e scadenze

Le scadenze per i versamenti sono fissate per l'acconto al 16 giugno e per il saldo al 16 dicembre.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio IMU 2024 direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Ulteriori informazioni

Base imponibile:

  • Fabbricati iscritti in catasto: rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori:
  1. 160 per fabbricati iscritti in catasto nelle categarie A (esclusa A/10) e C/2, C6, C/7
  2. 140 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie B e C/3, C/4 e C/5
  3. 80 per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D/5
  4. 80 per i fabbricati iscritti in catasto nella categoria A/10
  5. 65 per i fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D (escluso D/5)
  6. 55 per i fabbricati iscritti in catasto nella categoria C/1
  • Fabbricati categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabilem calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992.
  • Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tributi

Piazza Repubblica, 16, 52028 Terranuova Bracciolini AR, Italia

Telefono: 0559194784
Email: tributi@comune.terranuova-bracciolini.ar.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 26/09/2024