L’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
L’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”, istituita dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 2011 a decorrere dal 01/01/2012, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 l’IMU ha per presupposto il possesso di beni immobili; restano escluse le abitazioni principali e relative pertinenze non classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, per cui continuano ad applicarsi aliquote e detrazioni.
La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto l'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU, che è disciplinata dall’art. 1 commi n. 738 e seguenti a decorrere dal 1.1.2020.
L'imposta è determinata applicando alla base imponibile determinata secondo quanto esposto, l'aliquota vigente tenendo conto delle detrazioni d'imposta. L'IMU è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso. Il possesso per almeno quindici giorni equivale al possesso per l'intero mese.