Si informa la cittadinanza e tutte le realtà associative del territorio che, a partire dal 1° gennaio 2026, è entrata pienamente in vigore la nuova disciplina fiscale prevista dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
Dopo l'autorizzazione della Commissione Europea, il quadro normativo per gli Enti del Terzo Settore (ETS) e le ex ONLUS diventa definitivo, portando cambiamenti significativi nella gestione contabile, fiscale e nella stessa natura giuridica delle associazioni.
Scadenze urgenti
Il passaggio più critico riguarda le organizzazioni iscritte all'anagrafe delle ONLUS, che con la riforma cessa definitivamente di esistere.
- Entro il 31 marzo 2026: è il termine perentorio entro il quale le ONLUS devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
- Conseguenze del mancato passaggio: le associazioni che non effettueranno l'iscrizione entro questa data perderanno le agevolazioni fiscali e avranno l'obbligo di devolvere il patrimonio accumulato durante gli anni di attività come ONLUS ad altri enti del Terzo Settore.
Le principali novità della riforma
La riforma semplifica e uniforma le regole per chi opera nel sociale, ma introduce nuovi criteri per distinguere tra attività "commerciali" e "non commerciali".
1. Nuovi Regimi Fiscali
Gli enti iscritti al RUNTS potranno accedere a regimi agevolati basati sulla loro categoria:
- ODV (Organizzazioni di Volontariato): regime forfettario con coefficiente di redditività all'1%.
- APS (Associazioni di Promozione Sociale): regime forfettario con coefficiente al 3%.
- Altri ETS: regimi variabili (dal 5% al 17%) in base ai ricavi.
2. Il Test di "Commercialità"
Un'attività di interesse generale (sociale, culturale, assistenziale) resta non commerciale se i ricavi non superano i costi effettivi sostenuti, con un margine di tolleranza massimo del 6% (per non più di tre esercizi consecutivi). Se si supera questa soglia, l'attività viene considerata commerciale ai fini fiscali.
Il test di commerciabilità è il cuore della riforma fiscale per il Terzo Settore. Serve a stabilire se le attività di interesse generale svolte dall’ente (come corsi, assistenza sanitaria, sport, cultura) debbano essere tassate come se fossero un’impresa o se possano godere delle agevolazioni previste per il "no-profit".
3. Novità IVA
Cambiano le modalità di gestione dell'IVA per molte prestazioni sociali e sanitarie. Molte attività precedentemente "escluse" dal campo IVA passeranno al regime di esenzione, comportando l'obbligo di apertura della Partita IVA anche per enti che finora hanno utilizzato solo il Codice Fiscale.
4. Agevolazioni per i donatori
Restano attive e potenziate le detrazioni e deduzioni per chi sostiene gli ETS:
- Detrazione IRPEF: fino al 30% (35% se si dona a una ODV).
- Deduzione IRES/IRPEF: nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Cosa devono fare le associazioni locali?
Per non perdere i benefici e garantire la continuità delle attività, il Comune consiglia di:
- Verificare lo Statuto: assicurarsi che sia conforme alle norme del Codice del Terzo Settore.
- Monitorare la domanda al RUNTS: le ONLUS devono avviare la pratica entro la scadenza di marzo.
- Consultare professionisti: data la complessità della nuova fiscalità IVA e IRES, è fondamentale il supporto di un consulente specializzato o dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV).
Per ulteriori informazioni l’Ufficio Cultura del Comune resta a disposizione per orientare i referenti delle associazioni verso i canali informativi ufficiali.